Ufficio Liturgico

INDICAZIONI DIOCESANE PER IL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE


scarica le indicazioni 

PER IL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE

Con l’Istruzione della Congregazione per i Sacramenti ed il Culto divino “Immensae caritatis” del 23.01.1972, San Paolo VI ha istituito il “Ministero Straordinario della Comunione” per accogliere le istanze delle varie Conferenze Episcopali e per rispondere alla esigenza sempre più diffusa di dare, a tutti coloro che lo desiderano, la possibilità di comunicarsi. Questo ministero è una ulteriore prova della sollecitudine della Chiesa nei confronti di tutti i fedeli, soprattutto dei malati, degli anziani e di quanti sono impediti di partecipare alla Messa, per consentire più facilmente, anche ad essi, di partecipare pienamente al sacrificio di Cristo e ai suoi frutti salvifici con la Comunione. Solo in secondo luogo questo ministero è istituito per facilitare l’adorazione e il culto eucaristico in quei luoghi in cui non è facile avere a disposizione un presbitero o un diacono per l’esposizione del SS.mo Sacramento. “Affine al ministero dell’accolitato, questo servizio se ne differenzia per il campo più ristretto e per le circostanze eccezionali in cui può essere svolto. È un incarico straordinario, non permanente, concesso in relazione a particolari e vere necessità di situazione, di tempi e di persone” (EM, 66).

 

I. Durata del mandato

L’affidamento del Ministero straordinario della Comunione ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato a giudizio del parroco concordato con l’ULD.

II. Luogo di esercizio del mandato

Il Ministero può essere esercitato esclusivamente nell’ambito per il quale viene concessa l’autorizzazione. Un Ministro straordinario dunque non può esercitare il ministero in un’altra Parrocchia, anche all’interno della Diocesi. Nell’avvicendamento dei parroci, se il nuovo parroco riterrà necessario può fargli continuare l’esercizio del ministero, altrimenti può anche chiederne la sospensione.

 

 

III. Requisiti del Ministro straordinario

L’età minima è di 25 anni. Chi svolge questo ministero deve avere capacità di vivere relazioni aperte e serene, deve essere disponibile a vivere in modo generoso e disinteressato il servizio. Si richiede, inoltre, che abbia un cammino personale di fede serio e responsabile, caratterizzato da una forte appartenenza ecclesiale e aperto alla formazione permanente richiesta dal ministero. Deve perciò essere una persona stimata dalla comunità. L’età massima per esercitare il ministero è di 75 anni (viene comunque lasciata alla discrezione del Parroco la decisione ultima).

 

IV. Quando svolgere il Ministero

Il Ministro straordinario può svolgere quattro tipi di servizio eucaristico che può esercitare SOLO quando non sono disponibili preti, diaconi o accoliti.

a. Il Ministro straordinario è infatti istituito anzitutto per portare la comunione agli infermi e agli anziani, su loro richiesta, specialmente nelle Domeniche e nelle feste, dopo aver partecipato alla Messa comunitaria, e dando vita a una forma concreta di ministero della consolazione.

b. Il Ministro straordinario può aiutare il presbitero nella distribuzione della comunione ai fedeli nelle assemblee liturgiche numerose, per non prolungare eccessivamente la celebrazione. Le indicazioni generali in Italia suggeriscono che il Ministro Straordinario solo su consenso del parroco può distribuire la comunione fuori della Messa, in una celebrazione che può avere la forma di Liturgia della Parola, nei giorni feriali, in orari fissati nel calendario parrocchiale. In questo caso il Ministro può comunicare se stesso e, inoltre, viene suggerito che solo in casi eccezionali può esporre pubblicamente all’adorazione il Santissimo Sacramento, guidare una preghiera adatta all’adorazione, riporre il Santissimo Sacramento senza impartire la benedizione. Ma queste ultime due situazioni non sono contemplate nella nostra Diocesi in quanto non ci sono Parrocchie senza presbitero.

 

V. Abito del Ministro

L’esercizio di questo ministero non cambia l’identità ecclesiale del ministro e quindi egli lo compie indossando gli abiti civili. Si abbia cura che gli abiti siano semplici e decorosi (le donne che svolgono questo ministero, evitino abiti troppo vistosi o altro…).

VI. Preparazione e servizio

Ogni ministro si prepari con cura a svolgere il proprio servizio nel pieno rispetto delle norme della Liturgia affinché tutto si svolga in un clima di fede e carità. Non sono consentiti al ministro gesti rituali non previsti dalla Liturgia, come il lavarsi le mani in pubblico, sull’altare. La presenza del Ministro straordinario nell’assemblea non rende automatico il servizio di distribuzione della Comunione. Il Ministro si mette a disposizione e, solo se chi presiede la celebrazione lo richiede, si avvicina all’altare e riceve la pisside con le ostie da distribuire. Coloro che portano la comunione ai malati, terminata la distribuzione in chiesa, ricevono dal celebrante la teca con le ostie consacrate e partono, senza aspettare la fine della Messa. Chi invece è chiamato a distribuire la comunione durante la celebrazione, dopo la distribuzione, ritorna al proprio posto, nell’assemblea. Da ricordare che il ministro riceve la teca o la pisside sempre dal sacerdote. Questo significa che qualora ci fosse necessità per la distribuzione della comunione in chiesa, a prendere un’altra pisside dal tabernacolo, non sarà il Ministro, ma sempre e solo il sacerdote o, se presente, il diacono. Nessun ministro ha diritto a remunerazione. È proibito accettare qualsiasi tipo di offerta in occasione dell’esercizio del Ministero, ad eccezione delle offerte che vengono donate intenzionalmente per la Parrocchia e che il ministro consegnerà al parroco.

 

VII. Sospensione o cessazione del servizio

Il Parroco, sulla base delle circostanze pastorali, può chiedere l’esonero di un Ministro istituito; l’Ordinario, attraverso l’Ufficio Liturgico, può sospendere provvisoriamente o per sempre dall’esercizio del ministero.

VIII. Formazione permanente

Ogni Ministro è tenuto a partecipare alla formazione permanente offerta dall’Ufficio Liturgico e dall’Ufficio per i Ministeri. Gli stessi Uffici possono revocare il mandato a quei Ministri che, senza giusta causa, non partecipano agli incontri formativi. Gli incontri di formazione permanente saranno due all’anno che potranno anche essere anche proposti come incontri di spiritualità e di approfondimento (Vedi Brochure dell’ULD). Sono da considerarsi momenti formativi anche gli eventi diocesani: Messa Crismale, Veglia di Pentecoste ed eventuali altre convocazioni a carattere diocesano.

 

COME ESERCITARE IL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE

 

1. La Domenica, nel portare la Comunione ad un anziano o malato che vive in famiglia Quando viene chiesto di portare la Comunione ad una persona malata o anziana, è bene che il ministro prenda contatti e accordi con la famiglia circa l’orario e si assicuri che in casa venga preparato un luogo adatto per la celebrazione: tovaglia, crocifisso, candela e… magari un fiore. Per portare la comunione ai malati la domenica, è bene regolarsi in questo modo: terminata la distribuzione in chiesa, ogni ministro riceve dal celebrante la teca con le ostie consacrate e, senza aspettare la fine della Messa, si avvia per raggiungere gli anziani o i malati affidatagli dal parroco. Durante il tragitto per arrivare nella casa del malato farà attenzione a non fermarsi a parlare con nessuno; si ricordi che sta portando il Santissimo Sacramento!. Entrando nella casa del malato, saluta i familiari con discrezione e fraternità. Quindi inizia la celebrazione, seguendo il rito previsto che sarà consegnato dal Vescovo durante la celebrazione del Mandato. Se la persona non è in grado di seguire tutto, userà la forma breve del rito, ma non trascuri di annunciare la Parola di Dio, la richiesta di perdono, e di far prendere coscienza del momento di fede che si sta vivendo. Porgerà l’ostia consacrata nella mano o, quando sarà possibile, in bocca, con delicatezza, e si accerterà che l’anziano, soprattutto se malato, riesca a deglutire, altrimenti porgerà un po’ d’acqua. Sosta un po’ in silenzio o prega insieme a lui, quindi invoca (ma non impartisce) la benedizione a nome di Dio e della Chiesa. Assicurerà il suo ricordo nella preghiera e se ha necessità particolari, il ministro si interesserà e, se possibile, lo aiuterà. Prima di lasciare la famiglia informerà tutti delle iniziative, delle gioie e delle fatiche, dei bambini e dei giovani della Parrocchia: siamo tutti membra vive della comunità credente che è una sola famiglia! Se in Parrocchia viene stampato un foglio informativo con tutte le notizie e gli avvisi, ne farà dono al malato e gli chiederà di accompagnare con la preghiera la vita della Parrocchia. Il suo servizio si svolga in stretta collaborazione con il Parroco, primo responsabile della comunità cristiana e dei sacramenti. Poi, in parrocchia, porterà a conoscenza del Parroco le necessità della famiglia che ha visitato, dei desideri del malato/anziano, della sua vita spirituale e familiare. Avrà come impegno il saper mantenere scrupolosamente la discrezione sulle persone e sulle situazioni che incontra. Farà anche attenzione, quando è con i malati, a non pubblicizzare troppo le sue “devozioni personali”: il servizio che svolge è in nome della Chiesa e non di un gruppo o movimento, seppur lodevole.

 

2. Distribuzione della Comunione durante la Celebrazione Eucaristica

Se il parroco o il sacerdote che presiede la celebrazione della Messa, prevede una numerosa partecipazione, in assenza di un altro Ministro ordinato, prima della celebrazione prenderà accordi con il Ministro rispettando le seguenti indicazioni:

– mentre si canta o si recita l’Agnello di Dio, il minsitro incaricato si avvicinerà all’altare e attenderà che il Celebrante gli porga la pisside;

– si abbia cura che lo stesso ministro Straordinario riceva la comunione prima e la riceva direttamente dalle mani di colui che preside la celebrazione. Quindi raggiungerà il posto indicato per la distribuzione e, dopo aver alzato l’ostia, dirà “Il Corpo di Cristo”; porgerà quindi l’ostia poggiandola nella mano, o se sarà possibile in bocca, facendo attenzione che non cada a terra. Terminata la distribuzione della comunione ai fedeli, salirà all’altare e deporrà la pisside sopra il corporale; farà la dovuta genuflessione e tornerà al tuo discrezione e in devoto raccoglimento.

 

3. Distribuzione fuori della Celebrazione eucaristica (solo se l’Ordinario del Luogo dà il permesso al parroco che ne farà richiesta scritta)

Anzitutto il ministro si preoccuperà che l’ambiente sia preparato. Sceglierà con cura le letture da proporre (ad es. la liturgia del giorno oppure letture proposte nel Lezionario per le Messe votive della Santissima eucaristia o del Preziosissimo Sangue di Gesù). Prima di iniziare la celebrazione sosterà un po in preghiera, quindi inizierà la celebrazione secondo il rito indicato. A conclusione invocherà la benedizione di Dio facendo su se stesso il segno della croce e dicendo “Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna”.

 

4. Esposizione del Santissimo Sacramento per l’adorazione (solo se l’Ordinario del Luogo dà il permesso al parroco che ne farà richiesta scritta)

Il ministro incaricato avrà cura di preparare l’ambiente assicurandoti che l’altare sia preparato con la tovaglia, il corporale, le candele, i fiori e che ci siano la chiave del tabernacolo, la teca con l’ostia grande consacrata e l’ostensorio. Quindi, mentre si canta un inno eucaristico, si avvicina al tabernacolo e, fatta la genuflessione, prenderà la teca con l’ostia consacrata, la sistemerà nell’ostensorio al centro dell’altare e si fermerà in adorazione. Passato il tempo stabilito, al momento della reposizione, mentre si canta il un inno eucaristico, si avvicinerà all’altare e, dopo la genuflessione e una sosta in adorazione, proclamerà una delle orazioni previste dal rituale; poi toglierà l’ostia dall’ostensorio e la riporrà nella teca portandola nel tabernacolo, genufletterà di nuovo e chiuderà il tabernacolo.

 

_________________________________

N.B. Le note ai numeri 3 e 4, qui sopra riportati potranno essere esercitati dai Ministri solo se il parroco, fatta richiesta scritta al Vescovo, ne riceve l’autorizzazione. Il parroco, inoltre, si prenderà cura di scegliere un ministro idoneo e di istruirlo perché tutto venga svolto secondo le indicazioni date da quest’ULD.